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Sez. L, Sentenza n. 5219 del 04/03/2009 (Rv. 607476 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Distacco del lavoratore in ragione dell'espletamento di mandato politico elettivo - Decadenza dal profilo professionale superiore per mancata presa di servizio in sede diversa - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607476-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI

In caso di distacco del lavoratore, in ragione dell'espletamento di mandato politico elettivo (nella specie, consigliere comunale) è contraria alla buona fede (che deve presiedere allo svolgimento del rapporto di lavoro) la condotta del datore di lavoro che dichiari il lavoratore decaduto dal profilo professionale superiore, cui lo stesso era stato ammesso a seguito di prova selettiva, in ragione della mancata presa di servizio da parte del lavoratore medesimo in sede diversa da quella presso la quale operava il distacco, non potendo interpretarsi, alla luce della particolare natura degli interessi coinvolti, la partecipazione alla prova selettiva come consenso implicito alla revoca di distacco.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 30, Legge 27/12/1985 num. 816 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)