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Sez. L, Sentenza n. 11544 del 04/06/2015 (Rv. 635715 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Classificazione dei datori di lavoro - Variazione determinata da richiesta del datore di lavoro - Effetti - Decorrenza.
Stato
decisa il 2015-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635715-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In materia di classificazione dei datori di lavoro, ove la variazione della classificazione a fini previdenziali sia frutto esclusivo della istanza proposta dal datore stesso, gli effetti decorrono, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995 n. 335, dal periodo di paga in corso alla data della richiesta e non, retroattivamente, dal momento, anteriore, dell'effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti dell'attività svolta, che sia stato operato d'iniziativa dall'ente previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)