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Sez. L, Sentenza n. 8558 del 11/04/2014 (Rv. 630248 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Classificazione dei datori di lavoro - Art. 3 comma 8, della legge n. 335 del 1995 - Omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività aziendale - Equiparabilità all'ipotesi di inesatte dichiarazioni - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630248-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

In materia di classificazione dei datori di lavoro, la previsione di cui all'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base alla quale le variazioni hanno effetto dal "periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro", deve essere estesa, stante l'evidente identità di "ratio", alle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia omesso di comunicare, all'ente previdenziale, la variazione della propria attività in violazione di obbligo imposto sotto comminatoria di sanzione amministrativa, di cui all'art. 2 del d.l. 6 luglio 1978, n. 362, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 467, in quanto, pur se in un momento successivo, si realizza una discrasia tra l'effettività della situazione e le dichiarazioni sulle quali la classificazione iniziale era fondata.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1978 num. 467 art. 1, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/1978 num. 362 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)