Sez. 3, Sentenza n. 9140 del 04/07/1983 Ud. (dep. 03/11/1983) Rv. 160985 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DESTINAZIONE AD USI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI - USO INDUSTRIALE DI GASOLIO AGEVOLATO PER RISCALDAMENTO - ALIQUOTA FISCALE INFERIORE - IRRILEVANZA - DESTINAZIONE AD USO DIVERSO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - DESTINAZIONE AD USI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI - USO INDUSTRIALE DI GASOLIO AGEVOLATO PER RISCALDAMENTO - ALIQUOTA FISCALE INFERIORE - IRRILEVANZA - DESTINAZIONE AD USO DIVERSO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Per la configurabilità del delitto di destinazione di prodotti petroliferi ad Usi diversi da quelli previsti - nella specie uso industriale di gasolio agevolato per riscaldamento - (art. 10 legge 2 luglio 1957, n. 474 di conv. Del d.l. 5 maggio 1957, n. 271 sulla prevenzione e repressione delle frodi nel settore degli oli minerali) è irrilevante l'aliquota fiscale cui è assoggettato il diverso uso a cui è destinato il gasolio agevolato, che può essere anche inferiore, non essendo richiesto il dolo specifico, cioè la volontà di sottrarre al fisco gasolio agevolato; infatti, perché il reato sia integrato è sufficiente la semplice destinazione del gasolio agevolato per riscaldamento ad uso diversi da quelli consentiti dalle tabelle allegate alla legge. (Conf mass n 145462; (Conf mass n 153667; (Conf mass n 153462; (Conf mass n 143508).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23 bis, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)