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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13483 del 30/06/2016 (Rv. 640165 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termini - Raddoppio ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Condizioni - Rilevanza penale della condotta al momento della contestazione - Successivo annullamento di una parte della pretesa tributaria - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2016-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640165-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In materia tributaria, la soglia di rilevanza penale di cui all'artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente "ratione temporis", relativo al raddoppio dei termini per l'accertamento, va valutata con riferimento al momento in cui è stata commessa la violazione ed effettuato l'accertamento, non rilevando che, successivamente, a seguito dell'annullamento di una parte della pretesa tributaria, sia venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente l'obbligo di denuncia penale, salvo che, in linea con quanto affermato dalla sentenza n. 247 del 2011 della Corte costituzionale, l'Amministrazione finanziaria abbia fatto un uso pretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire, ingiustificatamente, di un più ampio termine.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)