diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 16728 del 09/08/2016 (Rv. 640966 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Modifiche apportate dalla l. n. 208 del 2015 - Avviso di accertamento già notificato - Irrilevanza -Fondamento.
Stato
decisa il 2016-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640966-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, che fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/08/2015 num. 128 art. 2 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 130 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 131 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 132 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)