Sez. 5, Sentenza n. 5047 del 21/10/1999 Cc. (dep. 15/11/1999) Rv. 214602 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Risultato finale congruo e legale - Irrilevanza dell'errore di calcolo.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di patteggiamento, se il giudice accoglie la richiesta, congrua e legale, della pena concordata tra le parti, non possono venire in rilievo, in sede di legittimità, eventuali errori compiuti nell'iter di determinazione della pena base. (Fattispecie in cui l'imputato ed il PM avevano concordato la applicazione di pena detentiva, accolta dal giudice, pur in presenza di concessione di attenuanti generiche, che avevano determinato, con riferimento al delitto ex art 612 comma 2 cod.pen., la applicazione della sola pena pecuniaria. La Suprema corte, nel rilevare che, al delitto di minaccia aggravata era legato, in virtù del vincolo della continuazione, quello di ingiuria -che prevede, in via alternativa, la pena detentiva- ha ritenuto comunque legale la pena in concreto applicata, in quanto il reato da considerare più grave, nel caso di specie, era, evidentemente, quello di cui all'art. 594 cod.pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612, Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)