Sez. 1, Sentenza n. 3655 del 19/06/1998 Cc. (dep. 16/09/1998) Rv. 211424 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Errore materiale incorso nell'indicazione della pena - Ratifica dell'accordo da parte del giudice - Rettificabilità dell'accordo in cassazione - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di patteggiamento, allorché nell'accordo tra le parti sia contenuto un errore materiale nella determinazione della pena concordata, non è consentito procedere, in sede di giudizio di legittimità, a rettificazione della sentenza "ex" art. 619, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto l'errore stesso, non essendo contenuto nella sentenza, incide solo sull'atto negoziale da questa recepito per la congruità delle sue conclusioni, e non per le valutazioni e i calcoli che ne stanno alla base. (Fattispecie, nella quale il ricorrente lamentava che, avendo egli raggiunto con il P.M. un accordo che prevedeva la pena-base di un anno di reclusione, con riduzione di un terzo per attenuanti generiche e di un ulteriore terzo per il rito, la pena era stata determinata in mesi cinque e giorni venti di reclusione, e non in mesi cinque e giorni dieci di reclusione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 619 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)