Sez. 1, Sentenza n. 1499 del 13/05/1968 (Rv. 333165 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - CONDANNA DELLA PARTE INADEMPIENTE ALLA STIPULAZIONE - AMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE UN CONTRATTO - CONDANNA DELLA PARTE INADEMPIENTE ALLA STIPULAZIONE - AMMISSIBILITA.*
L'inadempimento di una delle parti all'Obbligo di concludere un contratto conferisce alla parte adempiente la facolta di provocare una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso, ma non le vieta di limitarsi a chiedere al giudice la condanna della controparte alla stipulazione, appartenendo alla sfera di autonomia dell'interessato la valutazione della convenienza di sperimentare quest'ultima Azione. (Conf. Nella prima parte 2018-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)