Sez. 4, Sentenza n. 10451 del 29/10/1997 Ud. (dep. 18/11/1997) Rv. 209673 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA | Decisione di merito pregiudizievole - Mezzi di impugnazione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA
Il mezzo di impugnazione ex art. 576, comma primo, cod. proc. pen., è l'unico offerto alla persona offesa, costituita parte civile, per evitare gli effetti pregiudizievoli sugli interessi civili della pronuncia di assoluzione. (In motivazione la Corte osserva che l'art. 578 cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare estinto il reato per amnistia o per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti civili, presuppone una sentenza di condanna nel grado precedente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)