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Sez. L, Sentenza n. 2265 del 29/03/1983 (Rv. 427113 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO - PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE - DIRITTO DELL'ISCRITTO AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ - MOMENTO COSTITUTIVO - COINCIDENZA CON IL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427113-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO - PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE - DIRITTO DELL'ISCRITTO AL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ - MOMENTO COSTITUTIVO - COINCIDENZA CON IL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA.*

La procedura di liquidazione dell'indennità per cessazione dal servizio corrisposta dal fondo di previdenza per il personale delle dogane è disciplinata, alla stregua del d.P.R. 4 dicembre 1956 n. 1572, da una serie di norme le quali escludono che il momento della cessazione dal servizio sia previsto come termine da cui derivi un diritto dell'iscritto all'immediato pagamento dell'indennità ed è articolata in vari stadi, che sono modellati - con gli adattamenti connessi alla natura strutturale e funzionale del fondo - su quelli relativi all'impegno della spesa, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento dei debiti dello stato. Consegue che solo dopo l'esaurimento di tale procedura il credito dell'interessato diventa liquido ed esigibile e, quindi, produttivo di interessi corrispettivi. (Conf 633/83, mass n 425392; (Conf 632/83, mass n 425386; (Conf 631/83, mass n 425383; (Conf 630/83, mass n 425381).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Legge 12/07/1912 num. 812, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., DPR 04/12/1956 num. 1572

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)