Sez. L, Sentenza n. 633 del 22/01/1983 (Rv. 425392 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO CORRISPOSTA DAL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE, AI SENSI DEL D.P.R. N. 1572 DEL 1956 - LIQUIDAZIONE - MODALITÀ - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA - SOLO DOPO L'ESAURIMENTO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INDENNITÀ PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO CORRISPOSTA DAL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE DOGANE, AI SENSI DEL D.P.R. N. 1572 DEL 1956 - LIQUIDAZIONE - MODALITÀ - INTERESSI CORRISPETTIVI - DECORRENZA - SOLO DOPO L'ESAURIMENTO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE.*
La procedura di liquidazione dell'indennità per cessazione dal servizio corrisposta dal fondo di previdenza per il personale delle dogane è disciplinata, alla stregua del d.P.R. 4 dicembre 1956 n. 1572, da una serie di norme le quali escludono che il momento della cessazione dal servizio sia previsto come termine da cui derivi un diritto dell'iscritto all'immediato pagamento dell'indennità ed è articolata in vari stadi, che sono modellati - con gli adattamenti connessi alla natura strutturale e funzionale del fondo - su quelli relativi all'impegno della spesa, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento dei debiti dello stato. Pertanto, è solo dopo l'esaurimento di tale procedura che il credito dell'interessato diventa liquido ed esigibile e, quindi, produttivo di interessi corrispettivi. (V 1347/79, mass n 397621).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Legge 12/07/1912 num. 812, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 270 CORTE COST., DPR 04/12/1956 num. 1572
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)