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Sez. 1, Sentenza n. 899 del 03/04/1973 (Rv. 363250 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI - REVOCATA ALIENAZIONE DI UN BENE AL FALLITO - RESTITUZIONE DEL BENE IN NATURA - LIMITI - IMPOSSIBILITA - CORRESPONSIONE DEL VALORE - CREDITO DEL TERZO ALIENANTE - AMMISSIONE AL PASSIVO.*
Stato
decisa il 1973-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363250-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI - REVOCATA ALIENAZIONE DI UN BENE AL FALLITO - RESTITUZIONE DEL BENE IN NATURA - LIMITI - IMPOSSIBILITA - CORRESPONSIONE DEL VALORE - CREDITO DEL TERZO ALIENANTE - AMMISSIONE AL PASSIVO.*

Nel caso di alienazione del bene fallito, il terzo, soccombente in revocatoria, ha diritto alla restituzione della res in natura. All'impossibilita materiale di restituzione del bene che Forma oggetto dell'atto colpito dalla revoca consegue l'Obbligo di corrispondere il valore di esso, tanto nell'ipotesi in cui e il fallimento che dovrebbe recuperare la res dal terzo acquirente, quanto nell'ipotesi inversa, di restituzione della res al terzo alienante, che, in tal caso, e ammesso al passivo fallimentare unitamente agli altri creditori. (V 2105/70, mass n 348224).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 71, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 71, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)