Sez. 1, Sentenza n. 2105 del 22/10/1970 (Rv. 348224 - 01)
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI DELLA REVOCAZIONE.*
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI DELLA REVOCAZIONE.*
L'Azione revocatoria fallimentare, avendo carattere recuperatorio comporta la restituzione del bene al fallimento e, ove tale restituzione non sia possibile, la corresponsione del valore di esso.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 71, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)