Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3954 del 26/02/2015 (Rv. 634449 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI | "Maggior danno" ex art. 1224, comma secondo, cod. civ. - Quantificazione in via presuntiva - Differenza tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato con scadenza infrannuale e il saggio degli interessi legali.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI
In caso di inadempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. - spettante a qualunque creditore ne chieda il risarcimento, senza necessità di inquadrarlo in una apposita categoria - è determinato in via presuntiva nell'eventuale differenza, durante la mora, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)