Sez. 1, Sentenza n. 5641 del 20/01/2009 Cc. (dep. 10/02/2009) Rv. 242560 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Decorrenza del termine ex art. 309, comma nono, cod. proc. pen..
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
Il termine perentorio per la decisione del tribunale del riesame inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla cancelleria gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria procedente o la segnalazione, da parte della medesima, che tutti gli atti relativi alla posizione del richiedente sono depositati presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari allocato nel medesimo stabile del giudice del riesame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)