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Sez. 6, Sentenza n. 7522 del 06/02/2006 Cc. (dep. 01/03/2006) Rv. 233646 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Obbligo di trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Comunicazione nei termini dell'avvenuto deposito degli atti presso l'ufficio del G.i.p. - Sufficienza - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233646-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In tema di trasmissione degli atti al tribunale del riesame, il dovere di comunicazione degli elementi su cui è fondata la misura può ritenersi soddisfatto nel caso in cui l'autorità' procedente abbia tempestivamente segnalato che tutti gli atti relativi alla posizione del ricorrente sono depositati presso l'ufficio del G.i.p. allocato nello stesso stabile del giudice del riesame. La trasmissione degli atti, infatti, risponde all'esigenza di mettere il giudice e la difesa nell'immediata disponibilità degli atti, onde poterli consultare senza intralci - esigenza pienamente assicurata con la semplice indicazione del luogo del loro deposito (conforme a Sez. VI, in pari data, Hmzaj, n. 7523, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)