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Sez. 1, Sentenza n. 2746 del 02/08/1968 (Rv. 335343 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - INSOLVENZA- NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335343-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - INSOLVENZA- NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Lo stato di insolvenza richiesto per la dichiarazione di fallimento attiene ad una situazione di impotenza economica determinata dal fatto che l'imprenditore non possa far fronte tempestivamente e con mezzi normali al soddisfacimento delle obbligazioni assunte. Il convincimento in proposito espresso dal giudice di merito costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, quando sia sorretto da motivazione esauriente ed ispirata ad esatti criteri giuridici.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)