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Sez. 1, Sentenza n. 267 del 29/01/1973 (Rv. 362128 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE - CONDIZIONI - ESISTENZA DI UN ATTIVO O DI INADEMPIMENTI - IRRILEVANZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362128-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE - CONDIZIONI - ESISTENZA DI UN ATTIVO O DI INADEMPIMENTI - IRRILEVANZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Lo stato di insolvenza che la legge richiede per farsi luogo alla dichiarazione di fallimento costituisce un requisito obiettivo attinente ad una situazione di impotenza economica che si realizza quando lo imprenditore non e in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite, essendo venute meno le condizioni di liquidita e di credito nelle quali deve trovarsi una impresa commerciale, mentre e del tutto irrilevante la circostanza che l'attivo sia superiore al passivo e che si siano gia concretamente verificati inadempimenti, da parte dell'imprenditore, alle obbligazioni assunte. Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza del predetto stato costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione quando sia sorretto da motivazione esauriente ed ispirata ad esatti criteri giuridici. (V 1036/72, mass n 357396; 3388/71, mass n 354943; (V 1409/71, mass n 351676; 3488/69, mass n 343626; (V 2908/68, mass n 335658; 2746/68, mass n 335343; (V 1830/66, mass n 323577).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)