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Sez. 2, Sentenza n. 1802 del 10/06/1968 (Rv. 333714 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTERCLUSIONE PER EFFETTO DI ALIENAZIONE O DIVISIONE - ALIENAZIONE DELLA RESIDUA PARTE DEL FONDO SU CUI LO ACQUIRENTE AVREBBE POTUTO COSTITUIRE LA SERVITU EX ART. 1054 COD.CIV. - POSSIBILITA DI RIVOLGERSI AD OGNI PROPRIETARIO FINITIMO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333714-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTERCLUSIONE PER EFFETTO DI ALIENAZIONE O DIVISIONE - ALIENAZIONE DELLA RESIDUA PARTE DEL FONDO SU CUI LO ACQUIRENTE AVREBBE POTUTO COSTITUIRE LA SERVITU EX ART. 1054 COD.CIV. - POSSIBILITA DI RIVOLGERSI AD OGNI PROPRIETARIO FINITIMO - SUSSISTENZA.*

Allorche, a seguito dell'alienazione a titolo oneroso della porzione di un fondo, quest'ultima risulti interclusa, l'acquirente puo pretendere la Costituzione coattiva (peraltro gratuita) di una servitu di passaggio solamente sulla residua proprieta dell'alienante ai sensi dell'art. 1054 cod.civ.e non sui fondi finitimi degli altri proprietari, cio perche, rispetto a costoro - proprio per effetto della facolta che la citata norma consente - il fondo acquistato non puo considerarsi intercluso. Il diritto suddetto, pero, puo essere esercitato dall'acquirente solo nei confronti dell'alienante e dei suoi eredi, ma non anche dei suoi aventi causa a titolo particolare. Pertanto, quando l'alienante abbia trasferito a terzi la residua parte del suo fondo sulla quale l'acquirente avrebbe potuto costituire la servitu gratuita di passo ex art. 1054, l'altra porzione del fondo gia in precedenza alienata deve tornare ad essere considerata interclusa nei confronti di tutti, con la conseguenza che l'acquirente di essa puo pretendere da ogni proprietario finitimo la concessione del passaggio coattivo ex art. 1051 cod.civ. in tal caso i proprietari finitimi chiamati a sopportare la servitu non possono opporre all'acquirente alcuna colpevole trascuratezza per aver dato al venditore tempo e modo di attuare il trasferimento a terzi che rende inoperante l'art. 1054 cod.civ. (anche se da tale inerzia risentono un danno di fatto), non avendo l'acquirente nei loro confronti alcun Onere di agire tempestivamente contro l'alienante e non potendo, d'altra parte, ammettersi- per la tutela di un interesse pubblico superiore consistente nell'efficiente utilizzazione della proprieta privata - che un fondo rimanga per qualsiasi ragione inaccessibile al suo proprietario. (V. 945-62, 2789-61, 909-61, 2993-59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1054

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)