Sez. 2, Sentenza n. 4506 del 23/08/1985 (Rv. 441970 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO INTERCLUSO PER ALIENAZIONE O DIVISIONE - PASSAGGIO COATTIVO A CARICO DEI VICINI DIVERSI DALL'ALIENANTE - CONDIZIONI.*
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - FONDO INTERCLUSO PER ALIENAZIONE O DIVISIONE - PASSAGGIO COATTIVO A CARICO DEI VICINI DIVERSI DALL'ALIENANTE - CONDIZIONI.*
A norma dell'art. 1054 cod. civ., qualora un fondo sia divenuto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o divisione, il proprietario di quel fondo ha diritto di ottenere il passaggio coattivo gratuito dall'altro contraente e, pertanto, salva la prova dell'impossibilità di agire a tal fine nei confronti di detto contraente (il cui Obbligo non si trasferisce agli aventi causa a titolo particolare), non può pretendere il passaggio coattivo dagli altri vicini ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., e in base ai criteri di brevità e di minor aggravio dettati da tale norma. (V 832/77, mass n 384448; (V 1514/74, mass n 369642; (V 743/71, mass n 350555; (V 1802/68, mass n 333714; (V 2821/67, mass n 330400).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1054
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)