Sez. L, Sentenza n. 5091 del 13/03/2015 (Rv. 634789 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE | Subentro di nuovo concessionario - Premio di anzianità previsto dal contratto aziendale vigente presso il nuovo datore di lavoro - Mutamento soggettivo del datore di lavoro - Irrilevanza - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE
In materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, nel caso di subentro del nuovo concessionario al precedente nei rapporti aziendali, la previsione contenuta nel contratto aziendale del 21 luglio 1992 vigente presso il nuovo datore di lavoro, che riconosce il diritto al "premio di anzianità" in relazione al compimento di 25 anni di servizio effettivo, si interpreta nel senso che restano esclusi solo i periodi non lavorati, senza che assuma alcun rilievo l'avvenuto mutamento soggettivo del datore di lavoro, trattandosi di riconoscimento che premia l'anzianità, ossia l'acquisizione di esperienza professionale, e non la fedeltà alla medesima azienda.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 21/07/1992, DPR 28/01/1998 num. 43 art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)