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Sez. L, Sentenza n. 1718 del 23/01/2009 (Rv. 606321 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE | Dipendente da impresa concessionaria - Subentro di nuovo concessionario - Premio di anzianità previsto dal contratto aziendale vigente presso il nuovo datore di lavoro - Mutamento soggettivo del datore di lavoro - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606321-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE

In materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, nel caso di subentro del nuovo concessionario (nella specie, la Banca di Roma) al precedente nei rapporti aziendali, la previsione contenuta nel contratto aziendale del 21 luglio 1992 vigente presso il nuovo datore di lavoro, che riconosce il diritto al "premio di anzianità" in relazione al compimento di 25 anni di servizio effettivo, si interpreta nel senso che restano esclusi solo i periodi non lavorati, senza che assuma alcun rilievo l'avvenuto mutamento soggettivo del datore di lavoro, trattandosi di riconoscimento che premia l'anzianità, ossia l'acquisizione di esperienza professionale, e non la fedeltà alla medesima azienda. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto l'adeguatezza dell'interpretazione operata dal giudice di merito ancorchè riferita al contratto aziendale già vigente presso il vecchio datore di lavoro, atteso l'identico contenuto della disposizione collettiva aziendale esistente presso il nuovo gestore, unica effettivamente applicabile).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 21/07/1992, Cod. Civ. art. 1362, DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)