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Sez. 1, Sentenza n. 1471 del 18/05/1971 (Rv. 351773 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - PICCOLO IMPRENDITORE - INVESTIMENTO NELL'AZIENDA DI CAPITALE ALTRUI - IRRILEVANZA - ASSOGGETTABILITA AL FALLIMENTO.*
Stato
decisa il 1971-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351773-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - PICCOLO IMPRENDITORE - INVESTIMENTO NELL'AZIENDA DI CAPITALE ALTRUI - IRRILEVANZA - ASSOGGETTABILITA AL FALLIMENTO.*

Agli effetti dell'applicazione dell'art 1 della legge fallimentare, il giudice non e tenuto a ricercare quale sia la fonte della ricchezza in effetti investita nell'impresa, ma deve soltanto accertare il fatto obiettivo dell'investimento di capitale, capitale che puo essere anche altrui, mentre ai cennati effetti non assume rilievo giuridico il fatto che l'obbligazione di restituzione possa essere soddisfatta in tutto od in parte con l'impiego degli utili di Esercizio. (nella specie, un esercente dichiarato fallito aveva proposto opposizione deducendo di essere artigiano o quanto meno piccolo imprenditore e che per la Determinazione del capitale investito nell'azienda non si doveva tener conto dei mezzi di proprieta altrui (immobile, macchine e impianti) presi in locazione da esso opponente. I giudici di merito avevano ritenuto che, per determinare il capitale investito, occorreva tener conto anche del valore locativo, ossia del corrispettivo dell'uso dell'opificio. Il SC ha condiviso tale giudizio ed ha enunciato il principio che precede).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)