Sez. 1, Sentenza n. 40000 del 20/10/2005 Ud. (dep. 03/11/2005) Rv. 232944 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Limiti - Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 - Permanenza nello Stato dell'estradato - Persona sottoposta a libertà vigilata - Configurabilità dell'eccezione - Esclusione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
In tema di estradizione, non ricorre l'eccezione al principio di specialità (art. 14 lett. b della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963 n. 300) - prevista per il caso di mancato allontanamento dell'estradato dal territorio italiano, pur avendone avuta la possibilità, entro quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione - allorché la permanenza sul territorio italiano oltre il suddetto termine riguardi l'estradato che sia sottoposto alla libertà vigilata. La suddetta permanenza, infatti, assume rilevanza soltanto ove egli abbia avuto la possibilità, materiale e giuridica, di allontanarsi dal territorio italiano, ipotesi che postula l'inesistenza di ogni vincolo alla libertà personale, di talché l'interessato possa legittimamente considerarsi in grado di lasciare lo Stato e possa, quindi, assumere valore la sua libera volontà e determinazione di restare in Italia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 30/01/1957 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)