Sez. 1, Sentenza n. 4711 del 06/07/1999 Cc. (dep. 13/09/1999) Rv. 214098 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ | Mancato allontanamento del soggetto dal territorio dello Stato nei quarantacinque giorni successivi alla sua liberazione - Mancanza di valido documento per l'espatrio - Configurabilità di impedimento giuridico all'allontanamento - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ
La mancanza di passaporto o di altro valido documento per l'espatrio costituisce impedimento giuridico all'allontanamento dal territorio dello Stato, con conseguente permanenza del principio di specialità e dei connessi privilegi in tema di libertà personale e soggezione a provvedimento di estradizione. (Fattispecie relativa a riestradizione dall'Italia verso la Francia di cittadino francese, per il quale il nostro Paese aveva ottenuto l'estradizione, per reati commessi in Italia, dal Portogallo che in precedenza l'aveva negata alla Francia per gli stessi reati oggetto della richiesta francese all'Italia; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che la permanenza del soggetto nel territorio italiano oltre il quarantacinquesimo giorno dalla scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, non accompagnata da alcuna richiesta di documento valido per l'espatrio non rendesse più applicabile il principio di specialità e consentisse un nuovo arresto a fini estradizionali e l'estradizione).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 14, Tratt. Internaz. 13/12/1957 num. 15, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 699, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 699, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 721, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)