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Sez. 2, Sentenza n. 161 del 08/01/1966 (Rv. 320311 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO - LIMITI DI AMMISSIBILITA - LIQUIDAZIONE NEL GIUDIZIO TRA LE PARTI - CONTROVERSIA SULL'AN E SUL QUANTUM.*
Stato
decisa il 1966-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320311-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO - LIMITI DI AMMISSIBILITA - LIQUIDAZIONE NEL GIUDIZIO TRA LE PARTI - CONTROVERSIA SULL'AN E SUL QUANTUM.*

Il ricorso alla procedura camerale per la liquidazione dei compensi dovuti all'avvocato da parte del cliente, a norma degli artt. 28, 29 e 30 della legge n. 794 del 3 giugno 1942, e ammissibile anche quando la autorita giudiziaria abbia gia statuito in merito a tale liquidazione nei rapporti tra le parti patrocinate nel giudizio da cui e scaturito il diritto del difensore al compenso. Lo speciale procedimento camerale per le prestazioni giudiziarie in materia civile puo essere utilmente impiegato, senza necessita che il processo assuma le forme ordinarie, anche quando insorga controversia non solo sul quantum, ma anche sull'an debeatur - sempreche, beninteso non venga contestata l'esistenza del rapporto di clientela, che di quella procedura speciale costituisce l'indefettibile presupposto - e, quindi, anche nel caso in cui l'unica questione che il professionista prospetta riguardi la validita o meno della rinuncia ai compensi da lui pattuita con il cliente. *

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)