Sez. 2, Sentenza n. 3359 del 16/10/1969 (Rv. 343431 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - CONTROVERSIA SULL'ESISTENZA DEL DEBITO - PROPONIBILITA - LIMITI - AMMISSIONE DEL RAPPORTO DI CLIENTELA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N 794 - CONTROVERSIA SULL'ESISTENZA DEL DEBITO - PROPONIBILITA - LIMITI - AMMISSIONE DEL RAPPORTO DI CLIENTELA.*
Lo speciale procedimento camerale per le prestazioni giudiziali in materia civile puo essere utilmente impiegato, senza necessita che il processo assuma le forme ordinarie, anche quando insorge controversia, oltre che sul quantum, sull'an debeatur, purche non venga contestata l'esistenza del rapporto di clientela, che della procedura speciale costituisce l'indefettibile presupposto. (V 1260-69, massima n 339896 79-68, massima n 330909 161-66, massima n 320311).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)