Sez. 2, Sentenza n. 2322 del 04/06/1976 Ud. (dep. 09/02/1977) Rv. 135269 - 01
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - CERTEZZA DEL MEZZO DI IDENTIFICAZIONE - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - CERTEZZA DEL MEZZO DI IDENTIFICAZIONE - CONDIZIONI.*
L'accertamento dattiloscopico e dotato di piena efficacia probatoria e, quindi, costituisce un mezzo di identificazione sicuro, in Mancanza anche di altre prove, quando sussistano almeno sedici o diciassette punti di corrispondenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 309
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)