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Sez. 2, Sentenza n. 9051 del 29/03/1982 Ud. (dep. 13/10/1982) Rv. 155515 - 01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - VALORE PROBATORIO DEI RISULTATI DELLE INDAGINI DATTILOSCOPICHE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155515-01

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I risultati di un'indagine dattiloscopica possono essere assunti dal giudice come prova dell'identificazione della persona cui l'indagine si riferisce se non vi siano dubbi sulla correttezza dei metodi di rilevazione, se la rilevazione stessa e il confronto siano stati eseguiti con criteri scientifici e se sia stata rilevata una corrispondenza di almeno quattordici - quindici punti di identità. (Conf mass n 116506; (V mass n 126065; (V mass n 135269, nel senso che occorrano sedici-diciassette punti di identità).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)