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Sez. 1, Sentenza n. 768 del 26/02/1975 (Rv. 374126 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - EQUIPARAZIONE A QUELLA DISCIPLINATA NEL CODICE CIVILE - CONSEGUENZE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374126-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - EQUIPARAZIONE A QUELLA DISCIPLINATA NEL CODICE CIVILE - CONSEGUENZE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - ESCLUSIONE.*

La solidarieta fra coobbligati in materia tributaria non assume una configurazione diversa da quella che l'istituto presenta in base alla disciplina contenuta nel codice civile e, cioe, di una pluralita di rapporti di identica natura e aventi una causa unica. Pertanto, resta escluso che nelle obbligazioni tributarie solidali il rapporto sia unico e inscindibile, con la conseguenza - sul piano processuale -di un litisconsorzio necessario. (V Corte cost 48/68).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)