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Sez. 1, Sentenza n. 22404 del 05/09/2008 (Rv. 604515 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Superamento del termine di durata ragionevole del processo - Potere di direzione del processo - Attribuzione al giudice civile - Obbligo a carico della parte di dare impulso - Attraverso la presentazione di apposite istanze - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604515-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In materia di durata ragionevole del processo e di valutazione del "comportamento delle parti" , in base al disposto dell'art. 175 cod. proc. civ., è al giudice che viene attribuito l'esercizio di tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento, sicchè a carico delle parti processuali vi è sì il dovere di non porre in essere comportamenti dilatori, ma non quello di dare impulso al processo, attraverso richieste di anticipazioni di udienza od altre istanze dirette a velocizzarne i tempi.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 175, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)