Sez. 1, Sentenza n. 11424 del 23/07/2003 (Rv. 565352 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Superamento del termine di durata ragionevole del processo - Mancato esercizio del potere di direzione del processo da parte del giudice civile - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie in tema di eccessiva protrazione ascritta al "comportamento delle parti".
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In base al disposto dell'art. 175 cod. proc. civ., il giudice deve esercitare tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento e, perciò, impedire, avvalendosi di essi, comportamenti processuali ed attività istruttorie dilatori e sostanzialmente rivolti a ritardarne la definizione; tuttavia, tale potere di direzione del giudice deve essere contemperato, non solo con il principio dispositivo della domanda e delle prove, ma anche con l'esigenza di assicurare alle parti il rispetto del diritto fondamentale, di rango costituzionale, della difesa e del contraddittorio. Ne consegue che il potere di impulso del giudice non può spingersi sino ad impedire l'esecuzione di attività istruttorie che pur avrebbero potuto essere richieste in tempi meno lunghi ed in modo più appropriato, senza necessità di integrazioni, ovvero a non prendere in considerazione, soprattutto in mancanza di eccezioni di controparte, ulteriori richieste istruttorie dirette a dimostrare punti decisivi della controversia. Da tanto deriva che, ove l'eccessivo protrarsi di un processo civile sia dipeso dalla formulazione di istanze istruttorie incomplete ad opera delle parti e dalla necessità, dalle stesse dedotta, di apportare successivamente precisazioni ed integrazioni in proposito, legittimamente la corte d'appello, investita della domanda di equa riparazione, nell'accertare la violazione del termine di durata ragionevole di quel processo, imputa detta protrazione al "comportamento delle parti", ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, anziché al mancato esercizio del potere di direzione da parte del giudice del processo presupposto.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 175, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)