Sez. 1, Sentenza n. 428 del 14/02/1974 (Rv. 368135 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRIVILEGI - SUI BENI EREDITARI - AUTONOMA CAUSA ESTINTIVA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRIVILEGI - SUI BENI EREDITARI - AUTONOMA CAUSA ESTINTIVA - ESCLUSIONE.*
Il privilegio dello stato sui beni ai quali la tassa di successione si riferisce deve seguire la sorte del credito tributario che esso assiste, senza possibilita alcuna di individuare per il medesimo una propria diversa causa estintiva, non essendo applicabile analogicamente il secondo comma dell'art 97 del RD 30 dicembre 1923, n 3269, il quale, per l'Azione privilegiata sui beni a cui la tassa di registro si riferisce stabilisce un termine di decadenza nei confronti del terzo possessore del bene gravato da privilegio.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)