diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4234 del 12/12/1974 (Rv. 372909 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRIVILEGI - PRIVILEGIO SPETTANTE ALLO STATO - ESTINZIONE - TERMINE.*
Stato
decisa il 1974-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372909-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PRIVILEGI - PRIVILEGIO SPETTANTE ALLO STATO - ESTINZIONE - TERMINE.*

A seguito della sentenza 22 maggio 1974, n 141, della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'incostituzionalita dell'art 68 del RD 30 dicembre 1923 n 3270, nella parte in cui esso non dispone, analogamente a quanto stabilito invece per l'imposta di registro dall'art 97, secondo comma, della relativa legge organica, che il privilegio dello stato per la riscossione dell'imposta di successione si estingue nei termini stabiliti dalla legge per domandare il pagamento della tassa e del suo supplemento - deve ritenersi che in materia d'imposta di successione il privilegio spettante allo stato per la riscossione si estingue nel termine prescritto dall'art 86, secondo comma, della citata legge tributaria sulle successioni, che, limitatamente agli effetti suindicati, opera come termine decadenziale. (V 428'74, mass n 368135; 2387'67, mass n 329657; (V 2457'66, mass n 324758).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 68 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 86 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)