Sez. 1, Sentenza n. 2277 del 01/06/1987 Cc. (dep. 07/07/1987) Rv. 176363 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - CUSTODIA PREVENTIVA IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - APPLICAZIONE - RILEVANZA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE - SUBORDINAZIONE ALL'ASSOLUTA INCOMPATIBILITÀ CON LO STATO DI CUSTODIA - ESCLUSIONE - POSSIBILITÀ DI CURE NEGLI ISTITUTI CARCERARI O DI PIANTONAMENTI IN CENTRI CLINICI ESTERNI - CORRELATIVA FACOLTÀ DI SCELTA DEL GIUDICE FRA TALE POSSIBILITÀ E L'APPLICAZIONE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE CAUTELARI RISCONTRABILI IN CONCRETO - SUFFICIENZA.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IN GENERE - CUSTODIA PREVENTIVA IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - APPLICAZIONE - RILEVANZA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE - SUBORDINAZIONE ALL'ASSOLUTA INCOMPATIBILITÀ CON LO STATO DI CUSTODIA - ESCLUSIONE - POSSIBILITÀ DI CURE NEGLI ISTITUTI CARCERARI O DI PIANTONAMENTI IN CENTRI CLINICI ESTERNI - CORRELATIVA FACOLTÀ DI SCELTA DEL GIUDICE FRA TALE POSSIBILITÀ E L'APPLICAZIONE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE CAUTELARI RISCONTRABILI IN CONCRETO - SUFFICIENZA.*
L'ambito di applicabilità dell'arresto domiciliare dell'imputato detenuto che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi si riferisce alle ipotesi in cui non sussista una obiettiva impossibilità di prestazione di cure necessarie nello stato di detenzione, poiché in tal caso deve essere concessa la libertà provvisoria. Se viceversa un rapporto di incompatibilità tra condizioni di salute e "status custodiae" viene escluso in quanto si ritiene che le cure possono essere assicurate attraverso "servizi sanitari" degli istituti carcerari ovvero mediante il ricovero in centri clinici idonei al di fuori del carcere, qualora sussistano le condizioni di salute particolarmente gravi, il giudice può scegliere tra la prestazione di idonee terapie nello stato di detenzione e l'applicazione dell'arresto domiciliare e la scelta dipenderà esclusivamente dalla valutazione delle esigenze cautelari riscontrabili in concreto. (Conf mass n 169634, ed ivi cit.; (contra mass n 170772).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 ter, Cod. Proc. Pen. art. 277 com. 4, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)