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Sez. 5, Sentenza n. 936 del 17/05/1985 Cc. (dep. 05/06/1985) Rv. 169634 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - APPLICAZIONE - RILEVANZA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE - SUBORDINAZIONE ALL'ASSOLUTA INCOMPATIBILITÀ CON IL REGIME DI CUSTODIA CARCERARIA - ESCLUSIONE - COMPROMISSIONE DELLA SALUTE SERIA ED IMPORTANTE - SUFFICIENZA - PERICOLO DI FUGA, PERICOLO PER L'ACQUISIZIONE DELLE PROVE E PERICOLOSITÀ DEL SOGGETTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ NON ESCLUSE DALLA GRAVITÀ DELLE CONDIZIONI DI SALUTE - VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE ALLA LUCE DEI PRINCIPI DELL'ADEGUATEZZA DELLA MISURA ALLE ESIGENZE DA SODDISFARE E DALLA GRADUALITÀ CHE ISPIRANO LA DISCIPLINA DELLE MISURE DI PREVENZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1985-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169634-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - APPLICAZIONE - RILEVANZA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE - SUBORDINAZIONE ALL'ASSOLUTA INCOMPATIBILITÀ CON IL REGIME DI CUSTODIA CARCERARIA - ESCLUSIONE - COMPROMISSIONE DELLA SALUTE SERIA ED IMPORTANTE - SUFFICIENZA - PERICOLO DI FUGA, PERICOLO PER L'ACQUISIZIONE DELLE PROVE E PERICOLOSITÀ DEL SOGGETTO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ NON ESCLUSE DALLA GRAVITÀ DELLE CONDIZIONI DI SALUTE - VALUTAZIONE DELLA FATTISPECIE ALLA LUCE DEI PRINCIPI DELL'ADEGUATEZZA DELLA MISURA ALLE ESIGENZE DA SODDISFARE E DALLA GRADUALITÀ CHE ISPIRANO LA DISCIPLINA DELLE MISURE DI PREVENZIONE - NECESSITÀ.*

Ai fini dell'applicazione della misura alternativa degli arresti domiciliari la Rilevanza delle condizioni di salute non è subordinata all'assoluta incompatibilità col regime di custodia carceraria, come in caso di concessione della libertà provvisoria, bensì a una compromissione della salute che sia seria ed importante, ma tuttavia tale da poter essere curata anche in carcere o in luoghi esterni di cura con piantonamento. La gravità delle condizioni di salute di per sè non esclude il pericolo di fuga, il pericolo per l'acquisizione delle prove e la pericolosità del soggetto in relazione alle esigenze di tutela della collettività. La fattispecie va valutata alla luce dei principi che ispirano la disciplina delle misure di prevenzione e cioè quello dell'adeguatezza della misura in relazione alle esigenze da soddisfare e quello della gradualità per il quale le restrizioni più gravi possono essere mantenute solo quando siano ritenute insufficienti quelle meno afflittive, in vista del minor sacrificio della libertà personale. (Conf mass n 166573).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)