diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4666 del 20/08/1984 (Rv. 436573 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DOMANDA RICONVENZIONALE DICHIARATA ASSORBITA O NON ESAMINATA IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE - FORME E TERMINI.*
Stato
decisa il 1984-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436573-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DOMANDA RICONVENZIONALE DICHIARATA ASSORBITA O NON ESAMINATA IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE - FORME E TERMINI.*

Nel giudizio di appello secondo il rito del lavoro, la domanda riconvenzionale, che sia stata dichiarata assorbita o, comunque, non sia stata esaminata dal giudice di primo grado, può essere riproposta non con la Forma ed i termini dell'appello incidentale bensì soltanto a norma dell'art. 346 cod. proc. civ. (applicabile anche al rito del lavoro) e quindi senza che sia necessaria la sua notificazione alla controparte, à termini dell'art. 418 cod. proc. civ., atteso che questa norma prescrive la notificazione alla controparte soltanto dell'appello incidentale. (V 3673/83).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)