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Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 25/03/2002 (Rv. 553247 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE | Domanda riconvenzionale condizionata - Pronuncia di assorbimento in primo grado - Appello incidentale - Necessità - Esclusione - Riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. - Sufficienza - Pronuncia di inammissibilità o rigetto in primo grado - Appello incidentale - Necessità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553247-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE

Nel caso in cui il giudice di primo grado non abbia esaminato una domanda riconvenzionale condizionata all'accoglimento della domanda principale, ritenendola assorbita dal rigetto di quest'ultima, non è richiesto l'appello incidentale ai fini della devoluzione nel giudizio di secondo grado della medesima domanda condizionata, essendo necessaria e sufficiente la sua mera riproposizione a norma dell'art. 346 cod. proc. civ.; viceversa, qualora in primo grado la domanda riconvenzionale, avanzata condizionatamente all'accoglimento della domanda principale, non sia stata dichiarata assorbita dalla pronuncia di rigetto della principale, ma, a seguito di espresso esame, il giudice ne abbia dichiarato l'inammissibilità in rito ovvero l'infondatezza nel merito, l'appellato vincitore in primo grado, che intenda reiterare in secondo grado la domanda riconvenzionale subordinatamente all'accoglimento dell'appello principale, ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)