Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18339 del 18/09/2015 (Rv. 636542 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO | Revoca del fallimento in sede di reclamo non preclusiva di nuova dichiarazione - Rimessione degli atti al primo giudice - Necessità - Fattispecie in tema di omessa notificazione dell'istanza di fallimento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO
In ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione medesima (nella specie, per violazione del principio del contraddittorio in ragione dell'omessa notificazione della istanza di fallimento al debitore), il giudice del reclamo, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., deve rimettere la causa al primo giudice che, rinnovati gli atti nulli, provvede nuovamente al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)