Sez. 2, Sentenza n. 5790 del 22/06/1996 (Rv. 498262 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE | Progettazione di edificio non conforme alla disciplina edilizia - Nullità del contratto di prestazione d'opera intellettuale - Esclusione - Attività di direzione di lavori edilizi abusivi - Nullità del contratto - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE
Il contratto di prestazione d'opera intellettuale, in base al quale sia stato progettato un edificio in tutto o in parte non conforme alla vigente disciplina edilizia, non è di per sè nullo per contrasto con le norme imperative e con l'ordine pubblico, e neanche per impossibilità dell'oggetto, essendo la prestazione a cui è contrattualmente vincolato il progettista eseguibile anche dal punto di vista giuridico. Infatti l'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 considera solo le attività di costruzione e lottizzazione dei soggetti che in vario modo partecipano all'esecuzione dell'attività stessa, tra i quali non vi è il progettista, mentre l'art. 27 della legge urbanistica (legge n. 1150 del 1942) configura una responsabilità amministrativa del progettista solo per le spese relative alla demolizione o riduzione in pristino delle opere in ordine alle quali sia stato disposto l'annullamento della concessione edilizia. Sussiste invece la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., relativamente alla attività di direzione di lavori edilizi abusivi, che costituisce partecipazione all'attività illecita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 27, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 6, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)