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Sez. 2, Sentenza n. 8197 del 06/04/2010 (Rv. 612317 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE | Progetto edilizio - Obblighi del professionista redattore - - Fattispecie in tema di risoluzione per inadempimento.
Stato
decisa il 2010-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612317-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE - IN GENERE

Il professionista che si obbliga alla redazione di un progetto edilizio deve usare la diligenza del buon padre di famiglia nel porre in essere tutte le attività finalizzate ad ottenere il provvedimento amministrativo che consenta la legittima esecuzione dell'opera che ne costituisce oggetto, ivi compresa la presentazione della documentazione richiesta dal Comune ai fini del rilascio della concessione edilizia. Ne consegue che, in caso di comportamenti omissivi da parte del professionista, è fondata la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto d'opera avanzata dal committente. (Nella specie il professionista aveva assicurato la fattibilità di un progetto avente ad oggetto la costruzione di una villetta, in realtà non realizzabile alla luce dei divieti imposti dalla normativa ambientale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)