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Sez. 6, Sentenza n. 27784 del 05/04/2017 Ud. (dep. 05/06/2017) Rv. 270399 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE | Attenuante della collaborazione ex art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n.203 del 1991 - Attenuante della collaborazione ex art. 74, comma settimo, d.P.R. n.309 del 1990 - Concorso - Possibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2017-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270399-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE

La circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, si applica solo ai delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed a quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste da detta norma per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, e non concorre con l'attenuante di cui all'art. 74, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, che si applica solo a colui che si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato previsto dall'art. 74 stesso d.P.R., o per sottrarre al traffico illecito di sostanze stupefacenti risorse decisive per la commissione dei delitti. Tuttavia le due attenuanti possono trovare simultanea applicazione solo nell'ipotesi in cui il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso concorra con quello di associazione finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico di stupefacenti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)