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Sez. 1, Sentenza n. 17702 del 21/01/2010 Ud. (dep. 10/05/2010) Rv. 247060 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE | Attenuante della dissociazione cosiddetto attuoso di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 - Concorso con l'attenuante di cui all'art. 74, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990 - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247060-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI IN GENERE

Poiché la circostanza attenuante speciale della cd. dissociazione attuosa prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata) si applica solo nelle ipotesi del delitto di associazione di tipo mafioso o di quelli aggravati dalla cd. finalità mafiosa, essa non può concorrere con quella prevista dall'art. 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico in materia di stupefacenti) la quale si applica solo a coloro che si siano efficacemente adoperati per assicurare le prove del reato di associazione finalizzata al narcotraffico o per sottrarle risorse decisive per la commissione dei delitti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)