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Sez. 2, Sentenza n. 40446 del 14/11/2025 Ud. (dep. 16/12/2025) Rv. 289021 - 02

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Delitto di trasferimento fraudolento di valori - Concorso di persone nel reato - Elemento soggettivo - Dolo specifico - Necessaria sussistenza in capo a ciascun concorrente - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289021-02

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

In tema di trasferimento fraudolento di valori, risponde a titolo di concorso anche colui che non è animato dal dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., a condizione che almeno uno dei concorrenti abbia agito con tale intenzione e che di ciò l'agente sia consapevole. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui si era affermata la penale responsabilità dell'imputato, avuto riguardo ai suoi legami familiari con il contesto mafioso di riferimento e alle caratteristiche della compravendita, direttamente collegata alle attività estorsive ed usurarie poste in essere dai concorrenti e la cui stipula era avvenuta in assenza della corresponsione del prezzo d'acquisto).

Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 512 bis, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 quinquies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)