Sez. U - , Sentenza n. 8545 del 19/12/2019 Ud. (dep. 03/03/2020) Rv. 278734 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ora prevista dall’art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen. – Agevolazione dell’attività di un’associazione mafiosa – Natura soggettiva – Applicabilità al concorrente nel reato – Presupposti - Consapevolezza dell’altrui finalità agevolatrice - Sufficienza.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 70, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 118, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/03/2018 num. 21 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)