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Sez. 6, Sentenza n. 2491 del 05/10/1982 Cc. (dep. 15/10/1982) Rv. 155619 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO ELETTO - OBBLIGO DI CONSEGNA DELL'ATTO IN MANO DI PERSONA CONVIVENTE COL DESTINATARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155619-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - NOTIFICAZIONE AL DOMICILIO ELETTO - OBBLIGO DI CONSEGNA DELL'ATTO IN MANO DI PERSONA CONVIVENTE COL DESTINATARIO - ESCLUSIONE.*

Le notifiche al domicilio spontaneamente prescelto dall'imputato sono soggette alle meno rigorose prescrizioni dell'art. 171 cod. proc. pen. e per la regolarità della effettuazione di esse non è richiesto che la consegna dell'atto sia fatta in mano di persona convivente col destinatario. (Conf mass n 142607; (Conf mass n 138082).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)