Sez. 5, Ordinanza n. 268 del 02/02/1978 Cc. (dep. 24/02/1978) Rv. 138082 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - CONSEGNA DELLA COPIA AL PORTIERE - SPEDIZIONE E RICEZIONE DI LETTERA RACCOMANDATA DA PARTE DELLO INTERESSATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO - CONSEGNA DELLA COPIA AL PORTIERE - SPEDIZIONE E RICEZIONE DI LETTERA RACCOMANDATA DA PARTE DELLO INTERESSATO - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
In caso di elezione di domicilio la notificazione e soggetta alle meno rigorose prescrizioni stabilite dall'art 171 cod proc pen e, nell'ipotesi di consegna dell'atto al portiere, e valida indipendentemente dall'invio e dalla ricezione di lettera raccomandata da parte dell'interessato, costituendo tale formalita elemento integrante ed essenziale della notifica solo per la prima notificazione all'imputato che non abbia ancora eletto il domicilio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)