Sez. 2, Sentenza n. 6739 del 12/12/1988 (Rv. 461003 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - ATTIVITÀ DI SCAVO IN UN FONDO - DANNI CAGIONATI A TERZI - RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO E DEL DIRETTORE DEI LAVORI - STIPULAZIONE DI APPALTO CON TERZI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - IRRILEVANZA.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE - ATTIVITÀ DI SCAVO IN UN FONDO - DANNI CAGIONATI A TERZI - RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO E DEL DIRETTORE DEI LAVORI - STIPULAZIONE DI APPALTO CON TERZI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - IRRILEVANZA.*
Il proprietario che faccia eseguire sul suo fondo un'attività pericolosa di scavo ed il tecnico da lui designato quale direttore dei lavori rispondono in solido (art. 2055 cod. civ.) dei danni cagionati a terzi essendo in particolare il direttore dei lavori, quale ausiliario e mandatario del proprietario, obbligato ad attuare quella stessa sorveglianza e quella medesima ingerenza alle quali è tenuto il proprietario e comunque tenuto a norma dell'art. 2043 cod. civ. ad adoperarsi affinché l'attività sia eseguita a regola d'arte ed in guisa da non arrecare danni a terzi (a meno che questa non sia svolta a sua insaputa e fuori dalla sua sfera di sorveglianza) tali principi trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il proprietario del fondo abbia stipulato un contratto di appalto con terzi per l'esecuzione di detta attività, posto che egli, per il divieto di eseguire lavori di escavazione sul suo fondo, che cagionino danni al vicino, è tenuto a rispondere direttamente, unitamente ai suoi ausiliari e collaboratori, del danno derivato alla proprietà aliena, e ciò indipendentemente dal suo diritto di agire in rivalsa nei confronti dell'appaltatore. (V 1114/86, mass n 444617; (V 3822/81, mass n 414454; (V 1154/80, mass n 404644; (V 6119/78, mass n 395946; (V 835/66, mass n 321670).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)