Sez. 2, Sentenza n. 1114 del 24/02/1986 (Rv. 444617 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - PROGETTISTA - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE - CONCORRENTI INADEMPIMENTI DEL PROGETTISTA E DELL'APPALTATORE - CONSEGUENTE DANNO RISENTITO DAL COMMITTENTE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI PRIMI DUE - EFFETTI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - PROGETTO - PROGETTISTA - RESPONSABILITÀ - DELL'APPALTATORE - CONCORRENTI INADEMPIMENTI DEL PROGETTISTA E DELL'APPALTATORE - CONSEGUENTE DANNO RISENTITO DAL COMMITTENTE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI PRIMI DUE - EFFETTI.*
In tema di responsabilità contrattuale e di responsabilità extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'Obbligo al risarcimento, che le azioni o le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Pertanto nel caso di danno risentito dal committente di un'opera per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono tutte le condizioni necessarie perché i predetti soggetti siano corresponsabili in solido, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha regresso verso l'altro corresponsabile per la ripetizione della parte da esso dovuta. (V 2061/77, mass n 385778; (V 2985/74, mass n 371438; (V 1388/73, mass n 364055; (V 3557/72, mass n 361522; (V 2787/68, mass n 335600; (Conf 488/85, mass n 438695; (Conf 1/76, mass n 378609; (Conf 4356/80, mass n 408224).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1293, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2226, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)